Superbonus: per le villette slitta al 30 settembre 2023
Tra le novità di maggior rilievo degli emendamenti al DL 11/2023 vi è lo slittamento al 30 settembre 2023 entro cui i proprietari di villette possono beneficiare del Superbonus 110% e l'obbligo, per il cessionario, di produrre un'idonea attestazione relativa all'esecuzione di tutti i controlli, previsti dalla normativa antiriciclaggio
Elementi di criticità del sistema e le possibili soluzioni dibattute in sede di approvazione degli emendamenti al DL 11/2023
Gli emendamenti, presentati per la conversione del DL 11/2023, hanno avuto come scopo principale quello di consentire l'utilizzo dei crediti d'imposta da parte delle imprese, maturati per l'anno 2022 (già presenti nel cassetto fiscale). Il termine del 31 marzo 2023, fissato per l'esercizio dell'opzione riguardante la trasformazione della detrazione in credito d'imposta, è risultato troppo stringente per le imprese titolari dei crediti fiscali, generati per l'esecuzione dei lavori collegati ai bonus edilizi.
Le numerose truffe perpetrate ai danni dell'Erario hanno indotto numerosi operatori del settore, che intendevano candidarsi quali cessionari, ad utilizzare una maggiore cautela nella valutazione dei crediti proposti per l'acquisto (sia da un punto di vista soggettivo, società cedente, che da un punto di vista oggettivo, qualità e formazione del credito proposto.
La preclusione alla cessione del credito costringerebbe le imprese titolari a scegliere un'unica strada, vale a dire la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, qualora le stesse possano godere di una tax capacity sufficiente.
Nella vigenza delle disposizioni di cui al DL 11/2023, senza un contratto di cessione sottoscritto (termine ultimo fissato per il 31 marzo 2023), non era possibile, infatti, comunicare l'opzione all'Agenzia delle Entrate, indispensabile per procedere alla cessione.
Stante la mole degli adempimenti richiesti dalla normativa ed il blocco voluto dal Legislatore (art. 2 DL 11/2023) che non consente di individuare quali cessionari banche ed assicurazioni, il rischio di perdere la possibilità di cessione del credito, relativo all'annualità d'imposta 2022, è diventato più che probabile.
La Commissione Finanza della Camera e il Ministero dell'Economia ha ipotizzato la possibilità di procedere alla comunicazione dell'opzione di cessione anche nel caso dell'avvio di una “semplice istruttoria” (avviata dal cessionario e prodromica all'effettiva cessione; al momento dell'avvio dell'istruttoria dovrebbe essere possibile inviare il modello all'Agenzia delle Entrate).
È stata proposta, inoltre, la possibilità di una, per così dire, remissione in bonis da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La presentazione di un semplice impegno alla cessione del credito consentirebbe di completare la procedura entro il 30 novembre 2023 (ben oltre, quindi, il termine del 31 marzo), con il versamento di 250 euro a titolo di sanzione.
Dibattuta è stata, infine, la proposta di consentire alle banche, solo per i nuovi acquisti, di trasformare i crediti in titoli di Stato, nel caso in cui non risulti possibile procedere a compensazione per l'esaurimento della loro tax capacity. Nel dettaglio, la proposta è stata quella di concedere la possibilità a banche, intermediari finanziari ed assicurazioni, che hanno esaurito la propria capacità fiscale, di utilizzare i crediti per l'acquisto di buoni pluriennali del Tesoro (btp) con scadenza dieci anni.
Tale “conversione” consentirebbe agli intermediari di scontare sino al 10% dei crediti scontati annualmente.
La soluzione sopra evidenziata non è sembrata, in un primo momento, coagulare il consenso delle parti in causa, non essendo prevedibile la misura dell'impatto sul debito pubblico.
Allo studio, inoltre, la costituzione di una società (con capofila EnelX) che si occuperebbe, attraverso una piattaforma digitale, di acquistare crediti dagli intermediari per, poi, cederli a società target interessate a rilevarli in prossimità delle scadenze fiscali.
Gli emendamenti approvati: cosa cambia
Sono stati approvati gli emendamenti al DL 11/2023, finalizzati alla risoluzione delle problematiche relative alla cessione dei crediti d'imposta per l'annualità 2022 e a rendere più agevole, per le annualità successive, l'accesso al “mercato” della cessione da parte dei soggetti titolari dei crediti e del conseguente diritto alla detrazione fiscale.
Nello specifico, le novità di maggior rilievo introdotte in sede di conversione sono le seguenti:
- è stata confermata la deroga al termine del 31 marzo 2023, termine ultimo per l'esercizio dell'opzione relativa alla cessione. Tale termine è stato prorogato al 30 settembre 2023 che consente ai proprietari di villette di beneficiare di detrazione fiscale (Superbonus 110%) per le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione edilizia, a patto che i lavori siano stati completati, almeno per il 30%, entro il 30 settembre 2022;
- in tutti i casi l'esercizio dell'opzione per la cessione è consentito, successivamente al 31 marzo 2023, nel caso in cui il cessionario sia un soggetto istituzionale, banche e assicurazioni o società finanziarie;
- è stato introdotto l'obbligo, per il soggetto cessionario, di produrre un'idonea attestazione (art. 35 e 42 D.Lgs. 231/2007) relativa all'esecuzione di tutti i controlli, previsti dalla normativa antiriciclaggio, in materia di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio (un'attestazione di osservanza di analoghi controlli di adeguata verifica della clientela). La norma sembra accogliere l'elaborazione giurisprudenziale fatta propria dalla Corte di Cassazione (pronuncia n. 45558 del 16 novembre 2022) che ha cristallizzato il concetto di “buona fede” del cessionario nell'acquisto del credito. Con la sentenza n. 45558, la Suprema Corte ha affrontato il tema della sequestrabilità dei crediti d'imposta in caso di indagine per truffa riguardante il Superbonus 110%. A prescindere dai contenuti del Decreto Rilancio, gli obblighi di prevenzione e contrasto, previsti dalla normativa antiriciclaggio, sussistono sempre in capo al cessionario destinatario del D.Lgs. 231/2007. Il cessionario dovrà, comunque, assolvere gli obblighi antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007, secondo le indicazioni UIF, “intensificando i controlli rispetto a richieste di sconto di crediti acquistati in precedenza”, dunque svolgendo attività di controllo preventivo e non già successivo alla monetizzazione dei crediti ceduti, pur non rientrando nel novero dei soggetti obbligati in qualità di intermediari abilitati. Evidentemente, i crediti che saranno presentati per la cessione (da parte del soggetto cedente) risulteranno preferibili, da parte dei cessionari, se preventivamente muniti della già menzionata attestazione;
- è stata confermata la possibilità, per banche e assicurazioni di utilizzare, in tutto o in parte, i crediti fiscali acquistati al fine di sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti di imposta, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. Il primo utilizzo utile sarà quello relativo alle emissioni “ordinarie”, a partire dal primo gennaio 2028. Il termine “ordinarie” esclude, quindi, che si possa ricorrere ad emissioni straordinarie che possano provocare ricadute negative sui conti pubblici. La specificazione fuga i dubbi di coloro che avevano intravisto nella disposizione un pericoloso aggravio del debito pubblico;
- è stata introdotta la possibilità di ripartire la detrazione dei crediti da Superbonus, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione, irrevocabile, dovrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione di cui al periodo precedente è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
Le nuove scadenze sono state ufficializzate dal ministero dell'Economia con una nota del 30 marzo 2023.