Rottamazione quater: cosa prevede la definizione agevolata
Il 30 aprile 2023 scade il termine per la presentazione delle istanze di rottamazione. I contribuenti che aderiscono alla rottamazione dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 devono versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggi.
Il contribuente ha tempo fino al 30 aprile 2023 per scegliere la strada della “ Rottamazione quater ” per i carichi affidati, a vario titolo, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione con l'ottenimento del “taglio”, anch'esso variegato in ragione della tipologia di Ente creditore, di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio (restano però dovute le eventuali somme da procedure esecutive e diritti di notifica).
La misura definitoria in questione non è stata interessata dallo spostamento in avanti della scadenza, segnatamente dopo la prossima estate, che ha invece riguardato gli altri istituti contemplati dalla L. 197/2022: per cui occorre focalizzare l'orizzonte del30 aprile 2023, al netto di eventuali sorprese che potrebbero derivare dall'iter di conversione del decreto Bollette (DL 34/2023).
Cosa si può definire
Cominciamo col ricordare che l'ambito temporale degli “affidamenti” dei carichi è decisamente ampio, in quanto prevede tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione dalle Agenzie fiscali nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022,anche relativamente a cartelle non ancora notificate, oppure interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione ovvero oggetto di una precedente “rottamazione” dalla quale si è decaduti per inadempienze sui versamenti dovuti protempore.
Per quanto riguarda, invece, le casse e gli enti previdenziali di diritto privato, la definizione agevolata è possibile a condizione che l'ente abbia adottato un provvedimento ad hoc finalizzato all'adesione alla “Rottamazione quater”: per quanto di interesse dei nostri lettori, tra gli altri enti, risultano avere aderito la Cassa Forense e la Cassa Ragionieri.
Cosa “non” si può definire
Il novero di ciò che non è “definibile” è altrettanto ampio; infatti, ferma restando l'impossibilità per i carichi affidati al di fuori del range temporale di cui si è detto nel precedente paragrafo, non è possibile la definizione agevolata per: le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
le “risorse proprie tradizionali” dell'Unione Europea e l'Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all'importazione;
le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA);
i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto all'emanazione de lprovvedimento entro il 31 gennaio 2023 (come nel caso della cassa di previdenza dei Dottori Commercialisti).
I pagamenti
Per i pagamenti la scelta è a cura del debitore che, nella relativa istanza, potrà decidere se saldare il dovuto in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero procedere con dilazione, mediante numero di rate trimestrali da scegliere da:
un minimo di due, da corrispondere il 31 luglio e il 30 novembre 2023, a un massimo di diciotto, pari a complessivi 5 anni di dilazione, con rate che, ferme restando le due del 2023, andranno corrisposte il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno (sino al 2027).
La rateazione reca l'ulteriore vantaggio del tasso di interessi previsto legislativamente al 2%, in luogo del tasso di interessi legali che invece attualmente viaggia al 5% su base annua, con applicazione a decorrere dal prossimo 1° agosto.
Ma attenzione alla rigorosità della norma: laddove dovesse verificarsi un'inadempienza nei versamenti, ossia un omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, la definizione agevolata non risulterà perfezionata e, perciò, rivivranno le somme inizialmente “cassate” e quanto versato verrà considerato a titolo di acconto degli importi residui complessivamente dovuti.
Il prospetto informativo
Un'ottima iniziativa di Agenzia delle Entrate-Riscossione è stata quella di redigere, per ogni debitore che eventualmente lo richieda, un “prospetto informativo” recante l'indicazione dei debiti che rientrano nella “Rottamazione quater”, che rende possibile l'immediata presa visione a quanto ammonta il debito residuo e di quanto lo stesso possa ridursi, come detto a vario titolo in ragione della tipologia di carico affidato, per effetto della definizione.
Atteso che il prospetto in questione contiene l'elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere oggetto di definizione, in considerazione della circostanza di cui si è detto relativamente ai pericoli di “mancato perfezionamento”, in caso di carichi rilevanti frutto di diversi atti appare opportuno “frammentare” la definizione in più domande.
Il tutto affinché il contribuente non corra il rischio, in caso di illiquidità, di vedersi invalidare l'intera operazione: mentre, all'opposto, focalizzare quali carichi vanno mantenuti nella definizione, in ragione delle relative domande, permette al debitore eventualmente illiquido di “sacrificare” i carichi meno importanti, col ritorno della
riscossione coattiva nell'intera misura, salvaguardando gli altri di maggiore entità ed importanza.
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